Tutela del diritto all'immagine
N.B. testi da HTML.IT
“Ho pubblicato un sito Web dedicato alla mia attrice preferita. Oltre alla sua biografia e cronologia dei film interpretati, ho inserito molto foto prese da giornali ed altri siti Web. Sto violando qualche diritto d'autore inserendo quelle fotografie? Dovrei chiedere il consenso preventivo? Pagare qualcosa?
Preciso che non si tratta di fotografie di nudo. Il veloce sviluppo della Rete e la lentezza con la quale si muove il sistema giudiziario italiano hanno creato un divario tra quelli che potremmo definire due mondi paralleli. Ci riferiamo naturalmente al mondo editoriale cartaceo e a quello telematico, dove infatti attualmente non tutti i diritti trattati esplicitamente nei codici hanno una corrispondente regolamentazione e tutela. Nel trattare tematiche relative alla Rete molto spesso si interpreta per analogia estendendo norme nate per regolare altre situazioni. In riferimento al nome e all'immagine dobbiamo infatti rifarci alle norme del C.C. a parte una speciale normativa riguardante la privacy della quale tratteremo nei prossimi articoli. I diritti al nome e all'immagine (Identità personale) sono diritti essenziali ed innati dell'uomo, attributi naturali della persona e rientrano infatti nella categoria dei diritti della personalità. Iniziamo con esaminare il diritto al nome che fu uno dei primi aspetti della personalità presa in considerazione fin dal secolo scorso dalla dottrina e dalla giurisprudenza. Il nome infatti è uno dei principali mezzi di identificazione della persona previsto nell'art. 6 del C.C. ed è costituito da un prenome e dal cognome. L'art. 7 del C.C. prevede la tutela del nome in caso di contestazione o uso da parte di terzi quando il titolare ne possa risentire pregiudizio. Inizialmente la dottrina sostenne che la tutela del nome doveva essere limitata ai casi di contestazione e usurpazione, quando ci fosse il pericolo di scambi o confusione tra soggetti, richiedendo inoltre l'esistenza del dolo o della colpa nell'autore della lesione. Non veniva, quindi, riconosciuta nessuna tutela per l'uso del nome senza usurpazione.
Attualmente la situazione è cambiata infatti c'è una tutela specifica anche per tali ipotesi. Quindi non solo quando l'uso del nome violi l'onore della persona ma anche quando vi sia una lesione dell'identità personale indipendentemente dall'esistenza di dolo o colpa nell'autore della lesione stessa.
L'art. 7 prevede espressamente la tutela del diritto al nome dicendo:«La persona, alla quale si contesti il diritto all'uso del proprio nome o che possa risentire pregiudizio dall'uso che altri indebitamente ne faccia, può chiedere giudizialmente la cessazione del fatto lesivo, salvo risarcimento dei danni.L'autorità giudiziaria può ordinare che la sentenza sia pubblicata in uno o più giornali (C.P.C. 120)». Il suddetto articolo attribuisce quindi al giudice la facoltà di ordinare la cessazione del fatto lesivo e la pubblicazione della sentenza. Naturalmente oltre alla cessazione dell'uso del nome sono previsti anche altri provvedimenti come la cancellazione del nome da un prodotto o dal ritratto di una persona o dal titolo di una home page. Per la cessazione del fatto lesivo come precedentemente accennato non occorre dolo o colpa dell'autore, necessari solo per il risarcimento dei danni in base ai principi generali in materia di responsabilità extracontrattuale. L'art. 8 del C.C. prevede la facoltà di promuovere l'azione a tutela del nome anche a chi abbia un interesse basato su ragioni familiari.
Passiamo ora ad esaminare il diritto all'immagine la cui disciplina si è fatta sempre più rilevante in riferimento al perfezionarsi dei mezzi e delle tecniche di riproduzione e di diffusione della stessa. L'art.10 del C.C. vieta l'abuso dell'immagine altrui qualora questa sia pubblicata con pregiudizio dell'onore del decoro o fuori dai casi previsti dalla legge; dice infatti l'art.10: «Qualora l'immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stato esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l'esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l'autorità giudiziaria su richiesta dell'interessato, può disporre che cessi l'abuso salvo risarcimento dei danni». Inoltre l'art.96 legge del 22 Aprile 1941 n. 633 sul diritto d'autore vieta l'esposizione, la riproduzione o la vendita del ritratto o immagine della persona senza il suo consenso. Il consenso non deve obbligatoriamente essere manifestato con una forma precisa ma può essere anche implicito. Naturalmente tale consenso è efficace nei limiti della prestazione per la quale è stato espresso.
Esistono tuttavia delle eccezioni alla necessità del consenso per la divulgazione dell'immagine altrui collegate ad esigenze di natura pubblica o sociale. Ci riferiamo all'art.97 della legge sui diritti d'autore il quale sancisce che «Non occorre il consenso della persona ritratta quando la riproduzione dell'immagine è giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, o quando la riproduzione e collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico.Il ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in commercio, quando l'esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all'onore, alla reputazione od anche al decoro della persona ritratta». La tutela dell'immagine spetta al diretto interessato ma possono agire anche i parenti più prossimi. La tutela dell'immagine non si estingue con la morte del soggetto ma sussiste una legittima disponibilità della propria immagine post-mortem (art. 93 legge del diritto d'autore commi 2. 3. 4.).
La tutela del diritto dell'immagine si attua in concreto come per il diritto al nome attraverso la cessazione dei fatti lesivi senza la necessita di dolo o colpa da parte dell'autore; ed anche in questo caso tramite altri provvedimenti che tendono ad eliminare l'uso dell'immagine stessa e a scoraggiare l'autore della lesione; come la distruzione o il sequestro della fotografia o degli altri oggetti riproducenti le sembianze della persona, o attraverso la pubblicazione della sentenza che a accertato la lesione su diversi giornali.
In conclusione: quando usiamo il nome o l'immagine di una persona, tranne i casi tassativamente indicati dalla legge (art. 97 legge sul diritto d'autore), dobbiamo chiedere il consenso al soggetto interessato per evitare qualsiasi contestazione. Art. 93 della legge sul diritto d'autore commi 2. 3. 4. «Dopo la morte dell'autore o del destinatario occorre il consenso del coniuge e dei figli, o, in loro mancanza, dei genitori; mancando il coniuge, i figli e i genitori, dei fratelli e delle sorelle, e, in loro mancanza degli ascendenti e dei discendenti diretti fino al quarto grado. Quando le persone indicate nel comma precedente siano più e vi sia tra loro dissenso, decide l'autorità giudiziaria sentito il pubblico ministero. È rispettata in ogni caso la volontà del defunto quando risulti da scritto». Art. 96 della legge sul diritto d'autore« Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa salve le disposizioni dell'art. 97 della legge del diritto d'autore. Dopo la morte della persona ritratta si applicano le disposizioni del 2°- 3° e 4° comma dell'art.93».
Un ringraziamento ad HTML.IT